AUTOCERTIFICAZIONE - I limiti (fino al 31 dicembre 2012)
I cittadini stranieri non possono autocertificare fatti, stati o qualità personali (comunque accertabili dalle autorità italiane competenti) tutte le volte in cui presentano una istanza inerente al loro permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare. Pertanto tutta la documentazione, a corredo di una istanza di rilascio/rinnovo di un titolo di soggiorno, non potrà essere autocertificata dal cittadino straniero. Questo restringimento del campo di azione dell’autocertificazione varrà solo fino al 31 dicembre 2012, dal 1 gennaio 2013 verranno applicate le regole generali sull’autocertificazione previste dal DPR 445/2000. Nello specifico da gennaio 2013 i cittadini stranieri potranno autocertificare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da una Pubblica Amministrazione italiana. Pertanto, qualunque atto reperibile presso un archivio gestito da una P.A. italiana potrà essere autocertificato. Questo vuol dire che, certificati quali la residenza, lo stato di famiglia e il matrimonio celebrato in Italia, saranno autocertificabili da parte del cittadino straniero in quanto reperibili presso un archivio degli uffici Anagrafe e di Stato Civile. Diversamente, nel caso di nascita o matrimonio all’estero, tali stati dovranno essere comprovati con certificati esteri tradotti e legalizzati.