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Il diritto al soggiorno permanente in Italia
Cittadina straniera legalmente presente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato, iscritta in anagrafe, si sposa con cittadino italiano con il quale convive. Al momento del matrimonio la signora ha permesso di soggiorno per lav. sub. ancora valido per due anni e solo allo scadenza dello stesso chiede la carta di soggiorno come coniuge di cittadino italiano, che la Questura le rilascia con validità di 5 anni. Dopo 6 anni di matrimonio ( ma 4 anni dal rilascio della carta di soggiorno) il marito decede. Alla scadenza della carta di soggiorno la signora si reca in Questura per rinnovare il documento ma la Questura risponde negativamente e che può chiedere la carta di soggiorno ex art. 9 D.L. 286/98, se soddisfatti i requisiti, in quanto regolarmente soggiornante da più di cinque anni in Italia, oppure, data la reversibilità della pensione del marito, il permesso di soggiorno biennale per residenza elettiva. Si chiede se : dopo 6 anni di matrimonio e soggiorno legale ed in via continuativa in Italia unitamente al cittadino italiano la signora straniera abbia maturato il diritto al soggiorno permanente in quanto familiare di cittadino italiano, così come pare enunciare l'art. 14 c. 2 del D.L.30/6.02.2007. Ma se le diverse Questure si esprimono in modi diversi rispetto a una situazione di questo tipo (ho verificato che Questure diverse a proposito di questo caso danno pareri diversi) , su quali motivazioni si appoggiano le loro diverse interpretazioni? Il diritto della signora al soggiorno permanente è dato dalla condizione di coniuge di cittadino italiano con lui legalmente convivente e in via continuativa, senza riferimento al titolo di soggiorno oppure se è legato al possesso della carta di soggiorno per 5 anni come familiare di cittadino italiano ancora in vita ? La signora avrebbe avuto l'obbligo di chiedere il cambio di documento in possesso per ottenere la carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano? Se la signora non lavora ma vive con la pensione di reversibilità del marito defunto potrebbe chiedere la carta di soggiorno ex art. 9 D.L. 286/98?
L’art. 19 Dlgs. 30/07 - Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente – stabilisce al comma 4 : “La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto”.
La signora può dimostrare anche con il permesso di soggiorno biennale la continuità quinquennale del soggiorno legale in virtù del vincolo familiare ai sensi della direttiva 38/04.
Riprendiamo alcuni articoli della direttiva 38/04: Capo IV – Diritto di soggiorno permanente - Art. 16 “Norma generale per i cittadini dell'Unione e i loro familiari - 1. Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante.”
Nel capo III si disciplina il rilascio della carta di soggiorno, ma il familiare può dimostrare il proprio diritto di soggiorno permanente anche con altri permessi di soggiorno e l’atto di matrimonio che documentano un soggiorno legale ai sensi della direttiva.
E ancora: art. 12 par. 2 della direttiva 38/04 “… il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione.” Art. 18 della direttiva 38/04: Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro “… i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 12, par. 2, e all'articolo 13, par. 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.”
Infine si richiama la nota sentenza della CGUE del 21/12/2011 con la quale la Corte europea chiarisce che possano essere computati ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente addirittura periodi precedenti all’adesione di uno Stato terzo all’Unione, purché il soggiorno dei cittadini di quello Stato sia stato legale ai sensi della direttiva 38/04.
Il soggiorno della signora anche nei primi 2 anni di matrimonio risponde alle condizioni di legalità richieste dalla direttiva europea, in virtù del vincolo familiare e del titolo di soggiorno rilasciato attestante la regolarità del soggiorno.
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