La vittima di grave sfruttamento lavorativo può ottenere un permesso di soggiorno anche senza denunciare i propri sfruttatori?
Si, qualora siano riscontrati in un contesto di sfruttamento lavorativo i presupposti richiesti per l’applicazione dell’art. 18 (situazione di violenza e di grave sfruttamento, concreto pericolo per l’incolumità della vittima) sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 4 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, trova applicazione l’art. 18 del TUI e l’articolo 27 del DPR 394/99, ai sensi del quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore anche su proposta dei servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti e altri organismi iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.
Fonte: Portale Integrazione Migranti