Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari?
L’art. 12 del Dlgs 30/2007 comma 2 che stabilisce “Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento”.<>Il comma 4 stabilisce però che “Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinché' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3”