Nuovi importi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno
Decreto 6 ottobre 2011 pubblicato in G.U. n. 304 del 31-12-2011
Dal 30 gennaio 2012 entra in vigore il decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo al “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”. Oltre agli attuali oneri per l’inoltro delle istanze di rilascio /rinnovo del titolo di soggiorno (14, 62 euro per la marca da bollo da apporre all’istanza; 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico; 30 euro per la spedizione della raccomandata a Poste italiane) si dovranno aggiungere dagli 80 ai 200 euro a seconda della durata del titolo di soggiorno richiesto.
Nello specifico i nuovi importi, a carico del cittadino straniero di età superiore ad anni diciotto, saranno così determinati:
a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 27 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 286 del 1998
Il nuovo contributo, insieme alla somma di euro 27,50 per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico, verrà versato in unica soluzione tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale “Importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”.
Sono esclusi dall’obbligo di contribuzione:
1. I cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
2. I cittadini stranieri di cui all’articolo 29 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 286 del 1998;
3. I cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'articolo 36 comma 1 del D. Lgs. n. 286 del 1998;
4. I cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
5. I cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.