La continuità del diritto al soggiorno per chi perde il posto di lavoro.
E’ di un anno la validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La legge 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012 ha modificato l’art. 22, comma 11 del Testo Unico dell’Immigrazione.
Il novellato art. 22 (in vigore dal 18 luglio 2012) estende fino ad un anno la durata dell’iscrizione alle liste di collocamento del cittadino straniero inoccupato. Pertanto il cittadino straniero che perderà il lavoro, anche per dimissioni, avrà diritto ad un permesso di soggiorno per attesa occupazione della validità di un anno.
Scaduto il permesso di soggiorno per attesa occupazione, il cittadino straniero potrà ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro dimostrando sia la regolarità del rapporto di lavoro sia la disponibilità di un reddito minimo annuo secondo i parametri reddituali previsti per il ricongiungimento familiare (art. 29, comma 3 , lett. b del T.U. del 98/286).