Reddito di Libertà, donne vittime di violenza
un sussidio economico volto a favorire percorsi di autonomia e di emancipazione
L’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 ha introdotto il “Reddito di Libertà”, un sussidio economico volto a favorire percorsi di autonomia e di emancipazione di donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà.
Il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. È stabilito nella misura massima di 400 euro pro capite su base mensile, per un massimo di 12 mensilità. La domanda deve essere presentata all’INPS per il tramite degli operatori comunali del Comune di residenza.
Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).
Per facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata.
Tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul sito dell’INPS al seguente link:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20166%20del%2008-11-2021.htm