Permesso per motivi di studio: è possibile lavorare con un permesso per motivi di studio? E svolgere un tirocinio?
Le faq di approfondimento sul tema
Il permesso di soggiorno per motivi di studio è il titolo di soggiorno che viene rilasciato a cittadini stranieri che frequentano in Italia corsi di studio o formazione della durata superiore a 3 mesi. Tale permesso ha una durata variabile (da sei mesi a un anno) in base alla tipologia di corso di studi attivato e può essere rinnovato, al fine di coprire l’intero corso di studi frequentato.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere rilasciato per svolgere diversi percorsi formativi tra cui, in particolare, corsi universitari, corsi di formazione professionale, tirocini formativi, corsi di studio per gli studenti maggiorenni negli istituti di istruzione secondaria superiore o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, esami di abilitazione a una professione per il cittadino straniero che ha conseguito la laurea in Italia. Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato dal questore, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del D.lgs. n. 286/98, e, a seconda dei casi, reca la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Nell'apposita sezione del sito sono presenti delle FAQ su questo tema.