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06 maggio 2013
INTERVISTA AL MINISTRO KYENGE “una differenza contro le differenze”
In questa intervista prima della sua nomina Kyenge svela particolari inediti sul suo impegno di ...


I LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI: IL RILASCIO DELLA CARTA BLU

Decreto legislativo del 28 giugno 2012, n. 108, pubblicato in G.U. n. 171 del 24 luglio 2012.


Il decreto legislativo del 28 giugno 2012, n. 108, pubblicato in G.U. n. 171 del 24 luglio 2012, ha inserito al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 l’art 27 – quater rubricato “ Ingresso e soggiorno per i lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE”.
La nuova normativa che entrerà in vigore l’8 agosto 2012 consentirà ai datori di lavoro di assumere lavoratori altamente qualificati fuori quota, cioè senza la necessità di attendere l’emanazione del decreto flussi.

I lavoratori dovranno essere in possesso:
• di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito l’attestato che certifichi il completamento del percorso di istruzione di almeno 3 anni e della relativa qualifica professionale rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011. I lavoratori, in possesso dei requisiti sopramenzionati, potranno richiedere un permesso di soggiorno recante la dicitura “Carta blu UE” con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più di tre mesi negli altri casi.

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati sarà presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la prefettura territorialmente competente.

Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda, dovrà indicare:
• la proposta di contratto di lavoro;
• il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore posseduti dal lavoratore straniero;
• l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il titolare di Carta blu UE sarà tenuto, per i primi due anni, a svolgere esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stata rilasciata la relativa Carta blu.

Il titolare di Carta blu UE potrà, inoltre, presentare nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 29 del T.U. del 98/286.

Il lavoratore straniero, titolare della Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e dopo diciotto mesi di soggiorno legale, potrà fare ingresso in Italia senza necessità del visto al fine di esercitare una attività lavorativa conforme alle condizioni previste per il rilascio della relativa Carta.

Il datore di lavoro sarà tenuto, entro un mese dall’ingresso del lavoratore straniero, ad inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro.

Il lavoratore straniero, una volta autorizzato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione al soggiorno in Italia per una attività altamente qualificata, potrà richiedere in questura il rilascio del permesso di soggiorno recante la dicitura “Carta blu UE”.

La questura sarà tenuta ad informare il rilascio del nuovo permesso di soggiorno allo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE.

Il titolare della Carta blu UE, rilasciata da altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia, potrà richiedere anche il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Il lavoratore straniero sarà tenuto a dimostrare:
• di aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente, da almeno cinque anni, nel territorio dell’Unione in quanto titolare di Carta blu UE ;
• di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso di soggiorno recante la dicitura Carta blu Ue.

Il rilascio della Carta blu UE non è consentita:
• ai cittadini stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
• ai cittadini stranieri che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
• ai cittadini stranieri che soggiornano in qualità di ricercatori ai sensi dell’art. 27 – ter ;
• ai familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE;
• ai cittadini stranieri che beneficiano dello status di lungo soggiornanti ai sensi dell’art. 9 bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
• ai cittadini stranieri che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
• ai cittadini stranieri che soggiornano per motivi di lavoro subordinato stagionale;
• ai cittadini stranieri che soggiornano in Italia in qualità di lavoratori distaccati;
• ai cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione.



dati pubblicazione

Fonte: Redazione
Data: 25/07/2012
Area: area pubblica

link

Collegamento Interno Decreto Legislativo 2012 n. 108
Collegamento Interno Circolare del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2012 n°6385

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