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05 marzo 2013
Milano - Caritas Ambrosiana, Sala Monsignor Bicchierai, via San Bernardino 4.
Seminario "Per sè e per i figli. Le donne immigrate imparano l'italiano"







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06 maggio 2013
INTERVISTA AL MINISTRO KYENGE “una differenza contro le differenze”
In questa intervista prima della sua nomina Kyenge svela particolari inediti sul suo impegno di ...

02 maggio 2013
VERIFICA CONTRIBUTI ONLINE a disposizione dei lavoratori domestici
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24 aprile 2013
CONTRATTO “BADANTI”, ACCORDO SUL RINNOVO previsti aumenti retributivi nei prossimi tre anni.
Massima attenzione verrà data all’assistenza delle persone non autosufficienti.


DAL 15 SETTEMBRE 2012 E’ POSSIBILE REGOLARIZZARE I LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

Il decreto legislativo del 16 luglio 2012 n. 109, pubblicato in G.U. il 25 luglio 2012 n. 172.


Il decreto legislativo del 16 luglio 2012 n. 109, pubblicato in G.U. il 25 luglio 2012 n. 172, ha introdotto una norma che consente di regolarizzare i lavoratori stranieri occupati irregolarmente. In attesa di un decreto interministeriale da adottare entro il 29 agosto 2012 per le modalità di presentazione della domanda, il presente d.lgs. 2012 /109 stabilisce i presupposti, i termini e requisiti per la procedura di regolarizzazione.

I termini per l’inoltro della domanda:
• la dichiarazione di regolarizzazione dei lavoratori stranieri dovrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Chi può presentare la domanda:
• il datore di lavoro di nazionalità italiana o di uno Stato membro dell’UE
• il datore di lavoro straniero in possesso del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo

I datori di lavoro non sono ammessi alla procedura di regolarizzazione nei seguenti casi:
• condanna negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compreso il patteggiamento per:
 1. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
 2. sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
 3. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603 – bis del c.p.
• mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il SUI, per causa imputabile al datore di lavoro, per le procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero per le procedure di emersione del lavoro irregolare.

I lavoratori esclusi dalla procedura di regolarizzazione:
I lavoratori stranieri non sono ammessi alla procedura di regolarizzazione nei seguenti casi:
• destinatari di un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lettera c del TU del 98/286 • segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
• condannati, anche con sentenza non definitiva compreso il patteggiamento, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p.
• valutazione della pericolosità dello straniero tale da essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

Requisiti per il lavoratore:
Il lavoratore deve essere occupato irregolarmente e con rapporto a tempo pieno salvo trattarsi di lavoro domestico o di assistenza alle persone per i quali sono sufficienti anche 20 ore settimanali alle dipendenze del richiedente da almeno tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto

Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore:
Dal 9 agosto 2012 fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
• all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
• all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Il costo della procedura:
Il datore di lavoro sarà tenuto a versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non sarà deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.



dati pubblicazione

Fonte: Redazione
Data: 26/07/2012
Area: area pubblica

link

Collegamento Interno D. Lgs 16/07/2012 n. 109
Collegamento Interno Circolare del Ministero dell'Interno del 27 luglio 2012 n°6410

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