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Estensione del Permesso per lungo soggiorno ai titolari di protezione internazionale
Il Ministero dell’Interno ha emesso il 20 marzo 2014 la Circolare n. 9276 al fine di fornire delucidazioni sul decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12
Il Ministero dell’Interno ha emesso il 20 marzo 2014 la Circolare n. 9276 al fine di fornire delucidazioni sul decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (Attuazione della direttiva 2011/51/UE), che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione del permesso UE per lungo soggiornanti ai beneficiari di protezione internazionale.
La circolare chiarisce, innanzitutto, che il decreto legislativo entra in vigore il 11/3/2014 e modifica l'art. 9 del t.u. sull'immigrazione consentendo così il rilascio del p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo anche ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria). Tale fatto deve essere indicato sul p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo, che può essere rilasciato a condizioni facilitate.
I titolari di protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 12/2014, potranno conseguire il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti anche senza disporre della documentazione relativa all'idoneità dell’alloggio, fermo restando la necessità di indicare un luogo di residenza.
In aggiunta, per i titolari di protezione sussidiaria che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità previste dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale), la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali e caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati, concorrerà figurativamente alla determinazione del reddito necessario per acquisire lo status di lungo soggiornante nella misura del 15% del relativo importo.
Parimenti il calcolo del periodo di soggiorno di cinque anni necessario per il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti sarà effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale. Ai fini del raggiungimento dello status di lungo soggiornante, i titolari di protezione internazionale sono esentati dal test di conoscenza della lingua italiana previsto per gli altri cittadini di Paesi terzi.
Ottenendo il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti i titolari di protezione internazionale possono accedere alle possibilità di circolazione all'interno dei Paesi membri UE che hanno partecipato all'adozione della direttiva 109/2003 (escludendosi dunque il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca), per motivi di lavoro o di studio, alle condizioni e nei limiti che ciascun Paese membro ha fissato sulla base degli artt. 14 e 15 della direttiva 109/2003.
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