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Legge di Bilancio 2018: le novità in materia di immigrazione

Incentivi alle coop per l'assunzione dei rifugiati ed un Piano nazioale per il ritorno volontario assistito, tra le misure adottate nella legge di bilancio


Nella seduta del 23 dicembre 2017 l'Aula del Senato ha approvato definitivamente, in terza lettura, il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. n. 2960-B). Il testo approvato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2017.

Tre, in particolare, le norme della nuova legge che riguardano la materia dell'immigrazione.

Articolo 1, comma 109: Incentivi per l'assunzioni da parte di cooperative sociali di soggetti in stato di protezione internazionale.

Il comma 109, inserito dalla Camera dei Deputati, riconosce un incentivo alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale dal 1° gennaio 2016. Il suddetto incentivo consiste in un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute, relativamente agli assunti. La definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione del contributo è demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

Articolo 1, comma 1122, lettera a): Proroga del divieto di autocertificazione per lo straniero nelle procedure relative al soggiorno.

Il divieto di autocertificazione da parte dei cittadini stranieri nelle procedure relative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno è stato prorogato ancora una volta anche per il 2018.

La piena parificazione tra italiani e stranieri in materia di autocertificazioni doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2013, in base a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Dopo cinque anni di continui rinvii, la legge di Bilancio prevede un'ulteriore proroga. I cittadini stranieri continuano quindi a non potersi avvalere dell'autocertificazione per le procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione (e dunque quando devono provare, ad esempio, lo stato di parentela, il nucleo familiare, l'idoneità alloggiativa ecc.).

La parificazione tra straniero e italiano in materia di autocertificazioni è in ogni caso già in atto in relazione a tutti i certificati che non sono richiesti esplicitamente da disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione o dal suo Regolamento di attuazione .

In particolare, già a partire dal 1° gennaio 2012 per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione. Il Comune non può, pertanto, in questi procedimenti, richiedere all'interessato la produzione di documenti attestanti stati, qualità personali e fatti che possono essere reperiti d'ufficio dall'ufficio comunale, attraverso una richiesta ad altra Amministrazione.

Articolo 1, comma 1122, lettera b) (Piano nazionale per interventi di ritorno volontario assistito)

Durante l'esame alla Camera dei Deputati è stata aggiunta al testo della legge di Bilancio la disposizione che autorizza la spesa di 500 mila euro per il 2018 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'avvio sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito (RVA), previsti dall'art. 14-ter del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione).

Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d´origine. La disciplina del ritorno volontario assistito è posta dall'articolo 14-ter del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, per questo riguardo seguìto dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011). Vi si prevede che il Ministero dell'interno attui programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi. Nel caso in cui lo straniero sia irregolarmente presente nel territorio ed al contempo ammesso ai programmi di rimpatrio, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di respingimento con accompagnamento alla frontiera e di espulsione amministrativa. La norma prevede alcuni casi di non applicabilità del ritorno volontario (ad esempio essere destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o conseguenza di questa ovvero destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale).

Il nuovo Piano nazionale per interventi di ritorno volontario assistito dovrebbe consistere:

- nell'attivazione di massimo trenta sportelli comunali, che svolgano attività di informazione, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi esistenti di ritorno volontario e assistito. Gli sportelli sono attivati in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con prefetture, questure e con le organizzazioni internazionali,

- nella formazione specialistica di personale interno;

- nell'informazione sui progetti di reintegrazione nei paesi di origine.

Le linee guida e le modalità di attuazione del Piano sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla nuova lettera, si è prevista la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

dati pubblicazione

Fonte: Senato.it
Data: 15/01/2018
Area: area pubblica

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