Ricongiungimento familiare anche con il partner dell’unione civile
Gli immigrati ora possono farsi raggiungere in Italia non solo da coniugi, figli e anziani genitori, ma anche dai partner dello stesso sesso ai quali sono legati da un’unione civile, stipulata qui o all’estero.
È una delle tante applicazioni di quel passaggio della legge sulle unioni civili (art. 1, c. 20 L. 76/2016), secondo il quale “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Il Testo Unico sull’Immigrazione dice infatti che “lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [ …] il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni”. Per effetto della nuova legge, quindi, ha confermato all’inizio di agosto il ministero dell’Interno in una circolare, è “possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato”.