Iscrizione anagrafica di cittadini non comunitari, provenienti dall'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
La coesione familiare è un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia che non presuppone la preventiva richiesta da parte del cittadino straniero del nulla osta al SUI né la successiva richiesta da parte del familiare di un visto d'ingresso per famiglia.
Tale opportunità è offerta dall’art. 30 comma 1 lett. c del TUI al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
La conversione del titolo di soggiorno può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza dello stesso originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.
Sono da considerare regolarmente soggiornanti i cittadini stranieri entrati in Italia come turisti anche quando provenienti da Paesi (non UE) con cui l'Italia ha sottoscritto accordi di esenzione del visto per motivi turistici.
In questo caso, la regolarità è dimostrabile mediante il timbro di ingresso rilasciato dalle autorità italiane, oppure, se l'ingresso è avvenuto tramite frontiera di altro Stato Schengen, mediante la dichiarazione di presenza resa dallo straniero presso l'Ufficio competente della Questura.
Nel caso di specie per i cittadini di Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
(vedi l'area del sito del Ministero degli Esteri dedicato ai
Paesi i cui cittadini sono esenti da visto per brevi soggiorni:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/paesi_esenti_visto.html)
A parere dello scrivente ufficio, ai sensi della Circolare 43/2007 Min. Interno, in analogia a quanto prescritto dalla Circolare n. 16, del 2 aprile 2007, gli Uffici di Anagrafe potranno procedere all'iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo primo rilascio (iscrizione in conformità alla direttiva del Ministro dell'Interno del 20/02/2007).
Ai fini della richiesta di iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di primo permesso di soggiorno per motivi familiari sarà sufficiente l'esibizione:
- del visto d'ingresso
- della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (kit postale)
- di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
ll pds per coesione, tuttavia, come abbiamo scritto, deroga al principio generale in base al quale per il rilascio del permesso di soggiorno è necessario essere in possesso del nulla osta SUI e di un visto correlato. Tanto perché è sufficiente che il familiare sia regolarmente soggiornante.
Inoltre, a parere dello scrivente ufficio, nel caso presentato, la verifica da parte dell’Ufficiale di Anagrafe della regolarità della posizione di ingresso (suffragata dalla presentazione, alla richiesta, del visto di ingresso ma anche delle ricevute del kit postale e della fotocopia del nulla osta SUI) necessaria per l’iscrizione in caso di primo permesso per motivi familiari, sarebbe in questo caso superata non solo dalla specialità della disciplina normativa prevista in caso di coesione ma anche dalla circostanza per cui l’istruttoria (sia pure sommaria) sulla regolarità dei presupposti per l’ottenimento del pds è stata operata in sede di rilascio della ricevuta da parte della Questura."