Più facile lavorare per il cittadino extra UE in Italia per motivi familiari
Nota prot. n. 4079/2018 del Ministero del Lavoro
Più facile lavorare per il cittadino extracomunitario arrivato in Italia per motivi familiari. Può lavorare, anche se ancora sprovvisto del relativo permesso di soggiorno. A stabilirlo è il ministero del lavoro, d'intesa con l'ispettorato nazionale del lavoro, con la nota prot. n. 4079/2018. Per provare la regolare presenza in Italia è sufficiente che sia stata fatta richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (basta la ricevuta postale d'invio della richiesta). Lo stesso per poter esercitare attività di lavoro autonomo.
La semplificazione ministeriale riguarda una norma del Testo unico immigrati (dlgs n. 286/1998). Nel dettaglio riguarda l’art. 30, comma 2, che consente ai cittadini stranieri, che siano in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, di svolgere un’attività di lavoro, sia subordinato e sia autonomo, fino alla scadenza del permesso, senza necessità di convertirlo prima in permesso di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo). Prima del rilascio del permesso (o del suo rinnovo), pertanto, nonostante siano regolarmente presenti in Italia, non possono essere assunti, né possono intraprendere un’attività di lavoro autonomo.
In pratica, un cittadino straniero può lavorare nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato, mentre è vietato a quello che attende il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Questa diversità di trattamento, viene risolta dal ministero del lavoro mediante l’estensione dell’applicabilità dell’art. 5, comma 9-bis (la norma che permette di lavorare allo straniero che si trova in Italia in attesa di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato) anche all’ipotesi di straniero in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari. Anche quest’ultimo, dunque, può ora iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli altri obblighi di legge, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno in Italia e della possibilità d’instaurare un rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale che attesta l’invio dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.